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Iva non versata per 500mila euro, assolto imprenditore

La decisione della Corte di appello, 'non ci fu il dolo'

Di Redazione |

BOLOGNA, 27 OTT – Era stato accusato di non aver versato Iva per oltre 540mila euro per l’anno 2016 e per questo in primo grado era stato condannato nel 2021 dal tribunale di Bologna a nove mesi, più pene accessorie e alla confisca di beni per l’equivalente del presunto profitto del reato. Ma la Corte di appello ha ribaltato la decisione, assolvendo l’imprenditore, all’epoca dei fatti rappresentante della Gazzotti, storica azienda attiva nella produzione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in legno, poi divenuta Bopar spa, fallita a marzo 2018. I giudici hanno accolto la linea difensiva dell’avvocato Gabriele Bordoni, sulla mancanza dell’elemento soggettivo: in vista del fallimento, non pagare l’imposta può essere giustificato se si teme, saldandola, di violare anticipatamente la cosiddetta par condicio fra i creditori. La difesa, che non aveva contestato l’omissione, aveva sostenuto l’assenza del dolo, spiegando tra l’altro che in una prima fase l’omesso accantonamento delle imposte dovute era coerente con il tentativo lecito e ragionevole di fronteggiare la grave situazione in cui versava l’impresa, non determinata dall’imputato ma ereditata da una precedente gestione e che anzi lo stesso tentava diligentemente di fronteggiare. E che poi, se avesse pagato quel debito lo avrebbe fatto solo per cavarsi d’impaccio da un possibile rilievo penale, ma non aveva senso pagare l’Iva del 2017, senza avere sanato il debito esistente e analogo per l’anno fiscale precedente: sarebbe stato un pagamento preferenziale di fatto verso se stesso che lo avrebbe esposto al rischio di una accusa più grave di bancarotta preferenziale. All’assoluzione si è arrivati anche dopo una lunga battaglia sul sequestro dei beni, appellato al Riesame e finito tre volte in Cassazione dove sono state le Sezioni unite, a giugno 2023, ad esprimersi infine con una risoluzione in diritto a favore dell’imprenditore: il sequestro va comunque eseguito sulle somme della procedura prima di andare a cercarle tra i beni dell’amministratore all’epoca della presunta omissione tributaria.

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