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Il commento

Quel lessico corretto che penalizza i tratti distintivi dell’identità personale

Di Ida Angela Nicotra |

Ha destato un certo stupore il contenuto delle linee guida politically correct della Commissione europea, peraltro, ritirate con immediatezza.  Le raccomandazioni di Bruxelles, al fine di favorire una comunicazione inclusiva, consigliano l’utilizzo di un linguaggio senza riferimenti al genere, razza, etnia, religione. Meglio, ad esempio, usare “colleghi” al posto di “signori e signore”. Si giungeva, per non urtare qualche suscettibilità, a sconsigliare l’espressione “buon Natale”, da sostituire con generico “buone vacanze”. Per una corretta trasmissione del pensiero, infatti – secondo la commissaria europea all’eguaglianza – non bisognerebbe fare alcun nessun riferimento alle feste cristiane, dovendo preferire l’espressione “le festività sono stressanti” anziché “il Natale è stressante”. In questa sorta di galateo delle istituzioni europee anche i nomi propri vengono messi sotto accusa.  Si ritiene perfino inopportuno l’uso di nomi tipici riconducibili ad una specifica religione, come Maria e Giovanni. Diventa una questione di buone maniere sostituirli con nomi internazionali come Malika e Julio. E come la mettiamo con chi possiede un nome che si rifà alla religione. Fare sentire il peso dell’inadeguatezza per una scelta che gli è stata imposta al momento della nascita non pare la migliore trovata per combattere le discriminazioni. Nonostante l’intento della creazione del nuovo lessico nasca dal proposito condivisibile di orientare il personale della Commissione al rispetto del principio inclusivo, verso tutti i ceti sociali e le credenze dei cittadini, a ben guardare, sono proprio i diritti fondamentali a subire gravi compromissioni. Le Costituzioni liberal democratiche garantiscono i diritti della personalità di ogni persona, a cominciare dal diritto al nome. Il diritto al nome si acquista al momento in cui si viene al mondo ed in base al rapporto di filiazione, fondandosi sugli atti di nascita ed (eventualmente) di battesimo. La legge inoltre non ammette cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei rari casi indicati dalla legge. Le norme che tutelano il diritto al nome intendono garantire l’identità della persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Assolutezza, indisponibilità e immutabilità descrivono i tratti peculiari della protezione riservata al nome. La scelta del nome spetta esclusivamente ai genitori, con l’unico divieto di attribuzione di un nome ritenuto ridicolo o vergognoso.  Il nome proprio, nelle moderne democrazie pluraliste, a differenza di quanto avveniva nei regimi totalitari, non rappresenta esclusivamente la dimensione pubblicistica quale strumento identificativo del singolo. Ma, innanzitutto, costituisce uno dei diritti inviolabili tutelati dall’ordinamento che si traduce nella pretesa a conservare un segno che identifica l’individuo in una dimensione relazionale. Trattare le persone in modo eguale e mostrare sensibilità per le tradizioni religiose e culturali di tutti, non può significare privare un singolo soggetto della propria individualità e riconoscibilità sociale.  L’annullamento delle differenze costituisce, piuttosto, la cifra dei regimi tendenti alla totalità, in cui si afferma un sistema di pensiero unico e omologante.  Al contrario, le società autenticamente sensibili alla tutela dei diritti, si nutrono e si arricchiscono delle differenze e del modo di essere “plurale” della società. Diritti delle minoranze e diritti della maggioranza devono poter convivere pacificamente con il minore sacrificio per le posizioni di entrambi.  Le Costituzioni nate dopo il secondo conflitto mondiale rifiutano l’idea della prevaricazione e dell’ingerenza in ogni aspetto della vita, anche privata, dei cittadini. Le Carte dei diritti basano la loro esistenza sull’ideale di promozione di ciascuna persona, essere unico e irripetibile. Non hanno paura di manifestare l’origine e i tratti identitari di ogni popolo e di ogni nazione.  L’elemento distintivo dell’Unione europea “unita nella diversità” sta proprio a definire il progetto di concordia da realizzare nel rispetto delle differenti culture, lingue, tradizioni presenti nello spazio europeo. Anche le radici cristiane costituiscono una parte imprescindibile del patrimonio europeo che si è formato in millenni di storia.     

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