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Sicilia, il Cdm impugna articoli della Finanziaria varata dall’Ars

Di Redazione |

ROMA – Il Consiglio dei ministri presieduto da Giuseppe Conte ha impugnato una ventina di norme della legge Finanziaria varata dall’Ars lo scorso aprile. Tra le norme bocciate da Roma quella che consentiva una serie di assunzioni nelle società partecipate, a partire dalla stabilizzazione del bacino dei circa 3 mila Pip. Stop anche alle promozioni interne e alle norme sui prepensionamenti dei regionali. Secondo il governo nazionale, queste norme sarebbero in contrasto con leggi nazionali.

Impugnati anche i contributi a pioggia erogati tramite la revisione dei fondi del Patto di azione e coesione (Pac). Dopo l’impugnativa, il M5S chiede le dimissioni dell’assessore all’Economia Gaetano Armao.

«Eccolo qua il capolavoro firmato Musumeci-Armao. Quando dicevamo in commissione e in aula che la finanziaria era infarcita di errori macroscopici che sarebbero certamente stati impugnati, lo dicevamo a ragion veduta. Se questi sono gli esperti della politica, gli stessi cioè che in un recente passato hanno creato i disastri che ben conosciamo, allora la Sicilia è condannata, nero su bianco. Parola di Consiglio dei ministri», affermano la capogruppo del M5S all’Ars Valentina Zafarana e il vice presidente dell’Assemblea Giancarlo Cancelleri, componente della commissione Bilancio. «Qualche ora fa – spiegano i due deputati – abbiamo letto basiti le dichiarazioni di Armao sul fatto che il Consiglio avrebbe impugnato le manovre volute dai deputati»

Nel dettaglio, un comunicato diffuso da palazzo Chigi recita: «Il Consiglio dei ministri su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani, ha esaminato otto leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di impugnare: la legge della legge Regione Sicilia n. 8 del 08/05/2018, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”, in quanto varie norme eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali. Infatti: alcune norme in materia di assunzioni e di collocamento in quiescenza del personale regionale invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in materia di previdenza sociale con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), ed o), della Costituzione, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

«Altre norme riguardanti la spesa sanitaria contrastano con i principi fondamentali riservati al legislatore statale in materia di “tutela della salute” e di “coordinamento della finanza pubblica”, di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione, ledendo altresì i livelli essenziali delle prestazioni, in violazione dell’art. 117, lett. m), della Costituzione. Altre norme ancora, incidendo sulle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici e sulle modalità di svolgimento e i criteri di partecipazione alle gare per l’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché sulle concessioni per i beni demaniali marittimi, contrastano rispettivamente con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, nonchè con il principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Ulteriori norme infine in materia, tra l’altro, di edilizia e di previdenza violano l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, risultando prive della necessaria copertura finanziaria»COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA