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LA SENTENZA

Migranti, il tribunale civile di Catania: «Il decreto Ong è illegittimo, salvare tutti»

La decisione del giudice Marisa Acagnino sul ricorso  presentato da 35 profughi salvati dall’Humanity 1 e sbarcati nel porto etneo il 6 novembre 2022

Di Redazione |

«Se non fosse cessata la materia del contendere, per l’avvenuto sbarco, il ricorso sarebbe stato accolto con conseguente condanna dei ministeri». Lo afferma sentenza del Tribunale civile di Catania sul ricorso contro il Decreto immigrazione del governo presentato da 35 profughi salvati dall’Humanity 1, tra i sbarcati nel porto del capoluogo etneo il 6 novembre 2022. 

In un passaggio della sentenza, il presidente Marisa Acagnino scrive che «il decreto è illegittimo» perché «consente il salvataggio solo a chi sia in precarie condizioni di salute, contravvenendo al contenuto degli obblighi internazionali» sul soccorso in mare. 

Il decreto Ong prensentato dal ministro Piantedosi ha introdotto un  codice per le Ong con multe e confische per chi non rispetta le nuove regole. Le navi possono transitare e intervenire solo per i soccorsi: sotto il controllo e le indicazioni delle autorità  territoriali. In caso contrario, sono previste sanzioni  per il comandante, l'armatore e il proprietario, fino a 50.000 mila euro, compresa la confisca del mezzo: che deve anche avere una "idoneità  tecnica" per la sicurezza nella navigazione.  Il decreto prevede «l’ingresso e la sosta nelle acque territoriali per il tempo strettamente necessario ad assicurare le operazioni di assistenza alle persone che versano in condizioni di emergenza e precarie condizioni di salute, segnalate dalle competenti autorità nazionali»

L'obiettivo del dl è  chiaro: tenere il più  lontano possibile dall'area Sar la flotta umanitaria. Risponde a questo disegno anche l'assegnazione di porti, subito dopo il primo intervento di salvataggio, non più  in Sicilia o in Calabria, ma più  a nord: da Livorno a Ravenna, ad Ancona appunto. Una strategia che rende sensibilmente più  costosi gli interventi delle ong – per le spese di carburante in primis – e meno efficienti, visto che le navi non possono più  fare soccorsi multipli restando in zona dopo i primi interventi, ma devono immediatamente dirigersi verso il luogo di sbarco assegnato.

«Fra gli obblighi internazionali, assunti dal nostro Paese, vi è quello di fornire assistenza ad ogni naufrago, senza possibilità di distinguere, come sancito nel decreto interministeriale, applicato nella circostanza, in base alle condizioni di salute», ha affermato il presidente del Tribunale civile di Catania, Marisa Acagnino, nel provvedimento sul ricorso presentato dai 35 profughi della Humanity . Il ricorso era stato presentato dagli avvocati Giulia Crescini, Cristina Laura Cecchini e Riccardo Campochiaro. 

 «Altro profilo rilevante – osserva la presidente della sezione Immigrazione del Tribunale civile di Catania – è l'incidenza del decreto interministeriale sul diritto dei migranti di presentare domanda di protezione internazionale». "In presenza di domanda di protezione internazionale – sottolinea il giudice – sorge l’obbligo dello Stato Italiano a registrare tale domanda, consentendo la regolarizzazione, seppure temporanea della permanenza del migrante nel territorio dello Stato». 

«Alla luce delle superiori osservazioni – conclude il Tribunale – deve affermarsi che, laddove non fosse cessata la materia del contendere, per l’avvenuto sbarco, il ricorso sarebbe stato accolto , con conseguente condanna dei ministeri resistenti al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi ai difensori che ne hanno proposto rituale istanza». COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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